ICI 2008 - :: COMUNE DI LUZZARA ::

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I.C.I.  ANNO  2008

 



Cosa è cambiato?

 

Il 29 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/05/2008) che introduce l’esenzione dall’ICI per l’abitazione principale e relative pertinenze (autorimesse, cantine, soffitte, tettoie chiuse o aperte).

In proposito è opportuno sapere che:

 

  • l’esenzione dall’imposta, per i casi previsti, si applica per tutto l’anno 2008;

  • per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente (art. 8, comma 2, D.Lgs.n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni);

  • per il Comune di Luzzara le pertinenze a cui può essere estesa l’esenzione d’imposta sono: una cantina o soffitta (censita nella categoria catastale C/2) e un’autorimessa (censita nella categoria catastale C/6) o una tettoia aperta o chiusa (censita nella categoria catastale C/7) (art. 17, comma 1, regolamento ICI 2008);

  • per il Comune di Luzzara è equiparata all’abitazione principale, ai sensi del regolamento comunale I.C.I. e quindi gode dell’esenzione d’imposta:

-l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso;

-l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

-le unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari. Per abitazioni contigue si intendono le  abitazioni confinanti per almeno un lato (parete ? pavimento ? soffitto). Tali abitazioni, in tutti i casi in cui è possibile, dovranno essere catastalmente unificate e riclassate entro l’anno d’imposta nel quale viene applicata l’agevolazione;

-unità immobiliari date in locazione ai sensi dell’accordo territoriale, prot. n. 12257 del 20/12/2004, con le associazioni degli inquilini in attuazione della legge 431 del 09/12/1998 e del D.M. 30/12/2002.

  • l’esenzione si estende all’unità abitativa posseduta dal contribuente che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L’esenzione spetta a condizione che il contribuente non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3 bis, D.Lgs. n. 504/1992 e successive m.i.)

  • l’esenzione si estende anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP) (art.8, comma 4, D.Lgs. 504/92 e successive m.i.).

     

L’introduzione dell’esenzione ha di fatto comportato l’eliminazione per l’anno 2008 di tutte le ulteriori detrazioni  all’imposta (anziani, disabili, famiglie numerose) in quanto non applicabili alle unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali permane l’obbligo di versare l’imposta.

 

Dall’esenzione sono escluse le unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per tali immobili l’imposta continua ad essere calcolata con le normali procedure (aliquota ICI per abitazione principale, se deliberata, e detrazione d’imposta).

 

E’ stata inoltre introdotta un’altra importante novità che riguarda i versamenti ICI,  infatti con decreto ministeriale del 03/04/2008 è stato approvato il nuovo modello di bollettino ici con numero di conto corrente appositamente dedicato ad ogni Comune.

 

Le novità continuano anche in materia di dichiarazione ICI, infatti con decreto direttoriale del 23/04/2008 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione da utilizzare per gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta e nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione degli importi dovuti dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.463 concernente la disciplina del modello unico informatico.

 

Sono state deliberate  le  seguenti aliquote e detrazioni  relative all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008;

 

1.  Aliquota  Ordinaria :   5,5 per mille

 

2.  Aliquota per alloggi non locati :  7,0 per mille

(alloggio non locato: unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, non locata né data in comodato a terzi anche non parenti se si è in presenza di un contratto di comodato registrato)

 

3.  Detrazione comunale per abitazione

  principale:  € 103,29

 

 

Dichiarazioni I.C.I. ? Variazioni 2007

 

La dichiarazione ICI deve essere presentata limitatamente agli immobili, che si trovano nel territorio del Comune, per i quali, nel corso dell’anno 2007, si sono verificate modifiche riguardanti chi deve pagare l’ICI oppure nella struttura o destinazione dell’immobile che hanno determinato un diverso debito di imposta.

Le nuove norme di semplificazione hanno eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 2007 nel caso in cui gli immobili siano stati oggetto di:

 

1)  atti di compravendita;


2) atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di

usufrutto, uso, abitazione enfiteusi, superficie;


3) atti stipulati dopo il 01/06/2007 e relativi alle seguenti fattispecie:

?  assegnazione divisionale a conto di futura divisione;

?  conferma (quando previsto da leggi speciali);

?  cessioni di beni ai creditori;

?  cessione di diritti reali a titolo gratuito;

?  convenzioni matrimoniali;

?  costituzione di diritti reali a titolo gratuito;

?  costituzione di fondazione;

?  costituzione di fondo patrimoniale;

?  divisioni;

?  donazioni;

?  permuta;

?  prestazione in luogo dell'adempimento con trasferimento di diritti di cui all'art. 1197 del codice civile;

?  quietanza con trasferimento di proprietà;

?  retrocessione;

?  ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile;

?  riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n° 5 e 2944 del codice civile;

?  rinunzia di legato;

?  acquisto di legato;

?  costituzione di fondo patrimoniale per testamento.


Permane, invece, l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI 2007 qualora gli immobili abbiano subito variazioni e rientrino nelle seguenti fattispecie:

 

Le nuove norme di semplificazione hanno eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 2007 nel caso in cui gli immobili siano stati oggetto di:

  1.  atti di compravendita;

  2.  atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione enfiteusi, superficie;

  3.  atti stipulati dopo il 01/06/2007 e relativi alle seguenti fattispecie:

?  assegnazione divisionale a conto di futura divisione;

?  conferma (quando previsto da leggi speciali);

?  cessioni di beni ai creditori;

?  cessione di diritti reali a titolo gratuito;

?  convenzioni matrimoniali;

?  costituzione di diritti reali a titolo gratuito;

?  costituzione di fondazione;

?  costituzione di fondo patrimoniale;

?  divisioni;

?  donazioni;

?  permuta;

?  prestazione in luogo dell'adempimento con trasferimento di diritti di cui all'art. 1197 del codice civile;

?  quietanza con trasferimento di proprietà;

?  retrocessione;

?  ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile;

?  riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n° 5 e 2944 del codice civile;

?  rinunzia di legato;

?  acquisto di legato;

?  costituzione di fondo patrimoniale per testamento.


Permane, invece, l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI 2007 qualora gli immobili abbiano subito variazioni e rientrino nelle seguenti fattispecie:

  4. atti stipulati dal 01/01/2007 al 30/05/2007 e riguardanti le fattispecie indicate nel  precedente punto  3);

  5.  immobili che godono di riduzioni d'imposta (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti);

  6.  immobili oggetto di locazione finanziaria;

  7.  immobili oggetto di atti di concessione amministrativa su aree demaniali;

  8.  atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che ha per oggetto un'area fabbricabile;

  9.  variazione del valore dell'area edificabile rispetto ad un valore precedentemente dichiarato;

  10.  terreno agricolo divenuta area fabbricabile e viceversa;

  11.  area divenuta edificabile in seguito a demolizione di fabbricato;

  12.  immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;

  13.  immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure soggetto a variazione della destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;

  14.  immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;

  15.  l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;

  16.  l'immobile ha acquistato oppure ha perso la caratteristica della ruralità;

  17.  fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;

  18.  immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D. interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;

  19.  immobile oggetto di dichiarazione di nuova costruzione in catasto ovvero di variazione  per  modifica strutturale  oppure  per  cambio  di destinazione d'uso (Doc-Fa);

  20.  immobile oggetto di riunione d'usufrutto;

  21.  immobile oggetto di estinzione del diritto di enfiteusi o superficie;

  22.  immobile di interesse storico o artistico;

  23.  parti comuni dell'edificio indicate nell'art, 1117, n° 2 del codice civile accatastate in via autonoma;

  24.  immobile oggetto di diritti reali di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n° 427 (multiproprietà);

  25.  immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;

  26.  acquisto o cessazione sull'immobile di un diritto reale per effetto di legge;

  27.   immobile oggetto di vendita all'asta giudiziaria;

  28.  immobile oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Maggiori informazioni sugli obblighi dichiarativi possono essere desunte dalle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione

istruzioni.pdf

 

 

Quando va presentata la dichiarazione:

 

La dichiarazione ICI dovrà essere presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Luzzara entro il 30 giugno 2008, o comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2007, utilizzando per la compilazione, gli appositi modelli messi a disposizione dall’Ufficio e distribuiti gratuitamente. Il modello di dichiarazione ICI per l’anno 2007 è in distribuzione presso l’URP , è comunque possibile scaricare il modello dalla pagina apposita 

modello.pdf .

Inoltre si precisa che per i contribuenti che effettuano l’invio telematico della dichiarazione dei redditi (modello unico 2008) il termine di presentazione della dichiarazione  ICI 2007 è fissato al 30 settembre 2008.

Versamento I.C.I.

 

Versamento I.C.I.

 

Con decreto 3/4/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato approvato il nuovo modello di bollettino di conto corrente postale da utilizzare per il versamento dell’I.C.I. a decorrere dall’anno 2008. Nel nuovo bollettino sono state inserite alcune caselle aggiuntive che consentono al contribuente di riportarvi l’importo dell’ulteriore detrazione statale per l’abitazione principale distinta da quella deliberata dal Comune.

 

  • Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il nuovo bollettino ICI, con  conto corrente postale n. 88664842 intestato a ?Equitalia Parma ? Reggio Spa? Luzzara - RE  -  ICI?  presso:

 

?  Gli sportelli di Equitalia Parma - Reggio Spa

?  Gli Uffici Postali

?  Le Banche convenzionate

 

  •  oppure tramite F24 come specificato dall’art. 37 comma 55 del D.L. n. 223/2006 convertito nella Legge n. 248/2006.

 

 

Le date di scadenza dei versamenti sono:

 

?  entro il 16 giugno 2008 perla prima rata,  pari al 50% dell’imposta annua;

?  dall’ 1 al 16 dicembre 2008 per il saldo della restante somma.

 

 

 

 

 

 

 

Delibere I.C.I.  2008:

Delibera C.C. n. 6 del 11.02.2008 ?Determinazione delle aliquote I.C.I. e della misura dell’ulteriore detrazione per abitazione principale per le categorie di soggetti in situazione di disagio economico e sociale per l’anno 2008?

 

Delibera C.C. n. 7 del 11.02.2008 ?Determinazione dell’ulteriore detrazione I.C.I. per abitazione principale per le categorie di soggetti in situazione di disagio economico e sociale?

 

 

Delibera G.C. n. 19 del 07.02.2008 ?Determinazione dei valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l’anno 2008 ai sensi dell’art.4 del vigente Reg.to per l’applicazione dell’I.C.I.?

 

Delibera C.C. n. 53  del 26.11.2007 ?Modifica del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili anno 2007.? (non modificato nel 2008)

 

Delibera C.C. n. 17 del 17/03/2008  ?Modifica del regolamento generale delle entrate comunali - anno 2008 ? a seguito rilievo del ministero dell’economia e delle finanze?.

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