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GUIDA I.C.I. ANNO 2009

 

ALIQUOTE I.C.I

 

1.  Aliquota Ordinaria:  5,5  per mille

 

2.  Aliquota per alloggi non locati  7,0  per mille

 

3.  Detrazione comunale per abitazione

principale (A/1 - A/8 - A/9)  €.  103,29

 

1.  Aliquota 5,5 per mille: tutti gli immobili salvo quelli previsti nel punto successivo;

 

2.  Aliquota 7,0 per mille: alloggio non locato: unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, non locata né data in comodato a terzi anche non parenti se si è in presenza di un contratto di comodato registrato.

 

 

SCADENZA  PAGAMENTO I.C.I.

 

  • 1^  rata 16 giugno 2009

  • 2^  rata 16 dicembre 2009

 In caso di mancato pagamento oltre le suddette date si consiglia di effettuare il versamento con il "ravvedimento operoso"

 

Bollettino c/c postale

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il nuovo bollettino I.C.I. con conto corrente postale n. 88664842 intestato a  "Equitalia Emilia Nord Spa - Luzzara - RE - ICI" presso:

 

  • Gli sportelli di Equitalia Emilia Nord Spa

  • Gli Uffici Postali

  • Le Banche convenzionate

 

I bollettini sono disponibili presso:

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Ufficio Tributi

Banche convenzionate

Uffici postali

 

Modello F24

Con modello "F24" di pagamento unificato dei tributi erariali il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque Banca, Posta e Agente della Riscossione.

 

Codici Tributo da utilizzare

3901 Abitazione principale

3902 Terreni agricoli

3903 Aree fabbricabili

3904 Altri fabbricati

3906 Interessi

3907 Sanzioni

 

Pagamento on-line

http://www.equitaliapre.it/

 

Dall’anno 2008 sono esenti ed il pagamento non è dovuto per:

  • l’alloggio e relative pertinenze dove il proprietario o titolare di diritti reali di godimento, ha la sua residenza anagrafica;

  • unità abitativa posseduta dal contribuente che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L’esenzione spetta a condizione che il contribuente non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP).

  • i casi che il Comune con proprio regolamento ha assimilato all’abitazione principale:

a)  l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso;

b)  l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

c)  le unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari. Per abitazioni contigue s’intendono le abitazioni confinante per almeno un lato (parete-pavimento-soffitto). Tali abitazioni, in tutti i casi in cui è possibile, dovranno essere catastalmente unificate e rilassate entro l’anno d’imposta nel quale viene applicata l’agevolazione. In ogni caso occorre che la detrazione per abitazione principale sia utilizzata una sola volta per nucleo familiare residente.

 

Per  le unità immobiliari date in locazione ai sensi dell’accordo territoriale, prot. n. 12257 del 20/12/2004, con le associazioni degli inquilini in attuazione della legge 431 del 9/12/1998 e del D.M. 30/12/02  sono state equiparate all’abitazione principale solo ai fini dell’agevolazione dell’aliquota ridotta e della detrazione.

 

Dall’esenzione sono escluse le unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali permane l’obbligo di versare l’imposta.

 

Pertinenze:

Le pertinenze a cui può essere estesa l’esenzione d’imposta sono: una cantina o soffitta (censita nella categoria catastale C/2) e un’autorimessa (censita nella categoria catastale C/6) o una tettoia aperta o chiusa (censita nella categoria catastale C/7) come previsto dall’art.17, comma 1, regolamento ICI);

 

 

DICHIARAZIONI  I.C.I. - VARIAZIONI 2008

 

Modello di dichiarazione disponibile sul sito dell’Agenzia Entrate

http://www.finanze.it/export/download/agenzie_fiscali/Modello.pdf

 

Istruzioni alla compilazione

http://www.finanze.it/export/download/agenzie_fiscali/Istruzioni.pdf

 

A partire dall’anno 2008 per le variazioni intervenute nell’anno 2007 e per gli anni successivi, non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando le variazioni stesse sono recepite da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche del Modello Unico Informatico (MUI) dei notai: es. acquisto e vendita di unità immobiliari.

Permane invece l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI per le altre variazioni. Per maggiori informazioni sugli obblighi dichiarativi, si rimanda alle "Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI"

 

Il modello per la dichiarazione delle variazioni intervenute è in distribuzione gratuita, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

 

Presentazione:

La dichiarazione deve essere fatta pervenire al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili che hanno subito variazioni entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

  • dal 2 maggio al 30 giugno 2009 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale

  • entro il 30 settembre 2009 se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero da un intermediario abilitato o da un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

 

La dichiarazione deve essere consegnata direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune oppure inviata a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno a: Comune di Luzzara - Ufficio ICI ,  Via A. Avanzi,1 - 42045 Luzzara (RE). La data di spedizione è considerata data di presentazione della dichiarazione.

 

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