IMU - Imposta Municipale Propria - :: COMUNE DI LUZZARA ::

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IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2023

 

 

L'IMU (Imposta Municipale propria) rappresenta la componente di natura patrimoniale della IUC, ed è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.

 

 

IMU - 2023

Indicazioni per il calcolo

 

SCADENZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO

 

ACCONTO 2023: Il termine per il pagamento dell'acconto per le fattispecie ancora soggette a tassazione è fissato al 16 giugno 2023 esclusivamente tramite F24.

SALDO 2023:  Il termine per il pagamento dell'acconto per le fattispecie ancora soggette a tassazione è fissato al 16 dicembre 2023, esclusivamente tramite F24 

 

Codice catastale COMUNE DI LUZZARA: E772

Non sono dovuti versamenti per importi uguali o inferiori a Euro 12,00 per singolo anno d’imposta.

Le aliquote IMU relative all'anno 2023 restano invariate rispetto all'anno precedente - Riferimento Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 07/03/2022.

ALIQUOTE 2023

da utilizzare per il calcolo dell’ IMU 2023

Delibera di C.C. n. 6 del 7/3/2022

ALIQUOTA

FATTISPECIE

0,55

per cento

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

 

 

 

 

 

 

 

ESENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESENTE

ABITAZIONI PRINCIPALI

Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall’A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

 

ANZIANI E DISABILI

E’ considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione.

 

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE .

La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

 

FORZE DI POLIZIA

E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

 

COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA

Sono esenti le:

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

 

ALLOGGI SOCIALI come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale

0,55

per cento

ALIQUOTE AGEVOLATE

FABBRICATI ABITATIVI ex IACP

Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

0,76

per cento

ALIQUOTE AGEVOLATE

FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERATO

Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concordato (L. 431 del 9/12/1998).

Ai sensi del c. 760, L. 160/2019, l’imposta è ridotta al 75%

 

0,76

per cento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,76

per cento

ALIQUOTE AGEVOLATE

FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO PARENTI I° GRADO

Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado, a condizione che l’utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. Ai fini della individuazione corretta della fattispecie “comodato gratuito” si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l’immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sull’immobile stesso. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall’ufficio entro il 31 dicembre 2020. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.

 

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

0,98

per cento

 

ALIQUOTA ORDINARIA PER:

ALTRI FABBRICATI ABITATIVI:

Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie: si applica pertanto a tutte le abitazioni affittate con regolare contratto registrato a canone libero, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti oltre il primo grado e a quelle che rimangono vuote per un periodo continuativamente non superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2016. L’aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2);

 

ALTRI IMMOBILI:

La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:

 

 

  • A/10 Uffici e studi privati
  • Immobili di categoria B 
  • C/1 Negozi e botteghe
  • C/2 Magazzini e locali di deposito
  • C/3 Laboratori per arti e mestieri
  • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
  • C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)
  • C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)
  • D/1 Opifici
  • D/2 Alberghi e pensioni
  • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili
  • D/4 Case di cura ed ospedali
  • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione
  • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
  • D/7 Fabbricati costruiti o adattati perle esigenze di un’attività industriale
  • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un’attività commerciale

 

 

Per questa tipologia di immobili ad uso produttivo di categoria “D” (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come previsto dal comma 753 L. 160/2019 - di cui;

  • 7,60‰ quale riserva dello Stato;

  • 2,20‰ quale quota riservata al Comune (come previsto dall’art. 1 c. 380 l. g) L.228/2012).

0,98

per cento

TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI

Immobili non compresi nelle categorie precedenti e comunque non compresi nelle altre fattispecie;

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Sono ESENTI i terreni agricoli che:

  • sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

  • costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

1,06

per cento

ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI ABITATIVI

Si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 che rimangono vuote e a quelle a disposizione del proprietario per un periodo continuativamente superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2018. L’aliquota si applica anche alle relative pertinenze (C/6, C/7, C/2).

0,25

per cento

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.

0,10

per cento

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA di cui al comma 750, Legge 160/2019.





 

* COMODATI a PARENTI I° GRADO IN LINEA RETTA: La base imponibile IMU  è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio inoltre si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU 2018, di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

La riduzione del 50% è prevista anche in caso di comproprietà dell’immobile concesso in comodato ma NON l’aliquota agevolata che può essere applicata solo nel caso in cui il comodatario non abbia nessun diritto reale.

 

 

CALCOLO IMU-TASI (IUC) ON LINE

(Software Anutel)

 

CALCOLO NUOVA IMU ON LINE
(Software Anutel)

 

Il Comune di Luzzara mette a disposizione dei contribuenti uno strumento per il calcolo della NUOVA IMU e per la compilazione del F24 per il pagamento.

Si declina qualsiasi tipo di responsabilità per errori nella determinazione della NUOVA MU e compilazione di modelli con l'utilizzo dell'applicativo. 


(cliccare sul logo)

 

 

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU:

 

Con la dichiarazione IMU il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

La dichiarazione non deve essere presentata quando le variazioni sono relative ad eventi conoscibili dal Comune in quanto rilevabili dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate o dell’Anagrafe comunale.

Per conoscere i casi per cui deve essere presentata la dichiarazione IMU è necessario fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del modello, approvate il 30 ottobre 2012.

La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune di Luzzara – Ufficio Tributi, oppure spedita tramite raccomandata al medesimo ufficio, oppure inviata tramite posta elettronica certificata, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni. Per l’invio tramite posta elettronica certificata occorre utilizzare la casella di posta istituzionale del Comune: segreteria@comune.luzzara.re.legalmail.it

La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.

 

 Con Deliberazione di Giunta n.136 del 05/12/2022 sono stati stabiliti i valori orientativi medi venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili situate nel Comune di Luzzara per l’anno 2022, utilizzabili ai fini del calcolo dell'imposta IMU.

Deliberazione di Giunta n.100 del 29/08/2022 <<ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI CHE PER EFFETTO DELLA LR N. 24/2017 “DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO” NON POSSONO PIU' ESSERE ATTUATE>>

Ai fini del pagamento del tributo IMU, i terreni ricadenti nella delibera suddetta devono essere considerati aree fabbricabili in quanto inserite nello strumento urbanistico: tuttavia, vista l'attuale impossibilità di sviluppo delle stesse, il valore su cui versare l'IMU va individuato nel Valore Agricolo Medio agricolo (VAM) risultante dal BUR.ER (bollettino ufficiale Emilia Romagna - Provincia Reggio Emilia)

   

 NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO:

 

Normativa  IMU in vigore dal 01/01/2014

D.Lgs. 504/1992 (solo per gli articoli richiamati per l'IMU)  

 

Come si calcola la base imponibile IMU

 

REGOLAMENTI 

Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU

 

MODULISTICA:

 

Dichiarazìone IMU - modello e istruzioni 

Dichiarazione IMU-TASI enti non commerciali


Dichiarazione IMU abitazione locata a canone concertato 

Istruzioni ravvedimento operoso 

Dichiarazione Inagibilità/Inabitabilità 

Dichiarazione Comodato d'uso gratuito 

Cessazione comodato d'uso gratuito 

Richiesta Rimborso IMU 

Richiesta rateizzazione avvidi di accertamento 

 

LINK UTILI:

 

 

RENDITE CATASTALI ON LINE (Agenzia delle Entrate)   

 

REGOLAMENTI ED ALIQUOTE IN ITALIA 

IMU 2022 Comune di Luzzara 
IMU 2021 Comune di Luzzara
IMU 2020 Comune di Luzzara
IMU 2019 Comune di Luzzara
IMU 2018 Comune di Luzzara
IMU 2017 Comune di Luzzara
IMU 2016 Comune di Luzzara 

Imu 2015 Comune di Luzzara 

IMU 2014 Comune di Luzzara 
 

 

 

 

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