IMU 2017 - :: COMUNE DI LUZZARA ::

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IMU - Imposta Municipale Propria

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2017

 

La legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), art. 1 comma 639, ha istituito dal 01/01/2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. 

 

L'IMU (Imposta Municipale propria) rappresenta la componente di natura patrimoniale della IUC, ed è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.

 

Alla luce delle recenti novità normative, dal 01/01/2016 l'IMU non è più dovuta per le seguenti fattispecie:

·  Abitazione principale e pertinenze (C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali l'imposta è dovuta secondo le ordinarie modalità. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto, o iscrivibile nel catasto fabbricati, come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l’abitazione e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

·  Unità immobiliare e relative pertinenze di anziani e disabili. E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

·  Unità immobiliare e relative pertinenze di Cittadini italiani residenti all’estero. Dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione la stessa non risulti locata o data in comodato gratuito;

·  Casa coniugale e relative pertinenze. L’assegnazione della casa coniugale al coniuge assegnatario, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ai soli fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione;

·  Fabbricati abitativi appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;

·  Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM Infrastrutture 22/4/2008);

·  Fabbricati di proprietà di militari e forze dell’ordine nei limiti di un unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduta, e non concessa in locazione, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai fini dell’applicazione di tale beneficio il contribuente deve presentare, a pena di decadenza, entro il 30/6 dell’anno successivo apposita dichiarazione IMU;

·  Fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. Catastale D/10 o con specifica annotazione in Visura);

·  Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (Beni Merce) fintanto che permane tale condizione purché non siano, in ogni caso, locati. Ai fini dell’applicazione di tale beneficio il contribuente deve presentare, a pena di decadenza, entro il 30/6 dell’anno successivo apposita dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

·  Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

 

 

 

IMU - 2017

Indicazioni per il calcolo

 

SCADENZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO

 

ACCONTO 2017: Il termine per il pagamento dell'acconto per le fattispecie ancora soggette a tassazione è fissato al 16 giugno 2017 esclusivamente tramite F24

SALDO 2017:  Il termine per il pagamento dell'acconto per le fattispecie ancora soggette a tassazione è fissato al 16 dicembre 2017, esclusivamente tramite F24 

GUIDA ALL’IMU 2017

Codice catastale COMUNE DI LUZZARA: E772

Non sono dovuti versamenti per importi uguali o inferiori a Euro 12,00 per singolo anno d’imposta.

 

 

ALIQUOTE 2017 da utilizzare per il calcolo dell’ IMU 2017

 

Delibera di C.C. n. 65 del 19/12/2016

Codici Tributo Quota Comune

Codici Tributo QuotaStato

ALIQUOTA ORDINARIA (per tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e non appartenenti alle categorie successive)

0,98%

3918

/

FABBRICATI ABITATIVI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI EX IACP O DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolare (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. In entrambi i casi si applica la detrazione di Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

  0,55%

  3918

    /

FABBRICATI adibiti ad abitazione principale classificati in categoria A/1, A/8 e A/9 ed UNA pertinenza per categoria catastale - C/2, C/6, C/7

0,55%

3912

/

ABITAZIONI e relative pertinenze locate a canone concertato (L.431 del 09/12/1998)
Per il riconoscimento dell’aliquota agevolata occorre produrre idonea dichiarazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti consegnando apposito modulo predisposto dall’ufficio, entro il 31 dicembre dell’anno in cui inizia il diritto all’applicazione dell’agevolazione. Salvo variazioni, mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate negli anni precedenti.
 Ai  sensi del c. 53, L. 208/2015, l’imposta è ridotta al 75%.

0,76%

3918

/

ABITAZIONI e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la residenza anagrafica.

Sono esclusi tutti i casi in cui comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile stesso.

Per il riconoscimento dell’aliquota agevolata occorre produrre idonea dichiarazione, a penda di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti consegnando apposito modulo predisposto dall’ufficio, entro il 31 dicembre dell’anno in cui inizia il diritto all’applicazione dell’agevolazione. Salvo variazioni, mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate negli anni precedenti.*

0,76%

3918

/

ABITAZIONI e relative pertinenze a disposizione del proprietario per un periodo superiore a 2 anni alla data del 01/01/2017.

1,06%

3918

/

FABBRICATI accatastati in categoria D (esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale)

0,98%

3930

(0,22%)

3925 
(0,76%)

AREE EDIFICABILI

0,98%

3916

/

TERRENI AGRICOLI (se non vi sono i requisiti di previdenza agricola)

0,98%

3914

/

DETRAZIONE per abitazione principale e per fabbricati regolarmente assegnati dagli ex IACP: Euro 200,00

 

* COMODATI a PARENTI I° GRADO IN LINEA RETTA: La base imponibile IMU  è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio inoltre si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU 2017, di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

La riduzione del 50% è prevista anche in caso di comproprietà dell’immobile concesso in comodato ma NON l’aliquota agevolata che può essere applicata solo nel caso in cui il comodatario non abbia nessun diritto reale.

 

 

CALCOLO IMU-TASI (IUC) ON LINE

(Software Anutel)

 

Il Comune di Luzzara mette a disposizione dei contribuenti uno strumento per il calcolo dell’ IMU e TASI e per la compilazione dell’F24 per il pagamento.

 

Si prega di fare attenzione alla corretta applicazione delle aliquote secondo quanto deliberato dal Comune di Luzzara. 

 

Si declina qualsiasi tipo di responsabilità per errori nella determinazione dell'IMU e compilazione di modelli con l'utilizzo dell'applicativo. 

 

 

CALCOLO IMU ON LINE  

 

 

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU:

 

Con la dichiarazione IMU il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

La dichiarazione non deve essere presentata quando le variazioni sono relative ad eventi conoscibili dal Comune in quanto rilevabili dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate o dell’Anagrafe comunale.

Per conoscere i casi per cui deve essere presentata la dichiarazione IMU è necessario fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del modello, approvate il 30 ottobre 2012.

La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune di Luzzara – Ufficio Tributi, oppure spedita tramite raccomandata al medesimo ufficio, oppure inviata tramite posta elettronica certificata, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni. Per l’invio tramite posta elettronica certificata occorre utilizzare la casella di posta istituzionale del Comune: segreteria@comune.luzzara.re.legalmail.it

La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.

 

 

 

 

Con Deliberazione di Giunta n. 137 del 18/11/2017  sono stati stabiliti i valori orientativi medi venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili situate nel Comune di Luzzara per l’anno 2017 utilizzabili ai fini del calcolo dell'imposta IMU.

 

   

 

 NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO:

 

Normativa  IMU in vigore dal 01/01/2014

D.Lgs. 504/1992 (solo per gli articoli richiamati per l'IMU)  

 

Come si calcola la base imponibile IMU

 


REGOLAMENTI E DELIBERE 2017

Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU

Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 19/12/2016  

 

MODULISTICA:

 

Dichiarazìone IMU - modello e istruzioni 

Dichiarazione IMU-TASI enti non commerciali


Dichiarazione IMU abitazione locata a canone concertato 

Istruzioni ravvedimento operoso 

Dichiarazione Inagibilità/Inabitabilità 

Dichiarazione Comodato d'uso gratuito 

Cessazione comodato d'uso gratuito 

Richiesta Rimborso IMU 

 

 

LINK UTILI:

 

 

RENDITE CATASTALI ON LINE (Agenzia delle Entrate)   

 

REGOLAMENTI ED ALIQUOTE IN ITALIA 

IMU 2016 Comune di Luzzara 
 Imu 2015 Comune di Luzzara 

 IMU 2014 Comune di Luzzara 
 IMU 2013 Comune di Luzzara 
IMU 2012 Comune di Luzzara

 

 

 

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