I.C.I. ANNO 2008
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Cosa è cambiato?
Il
In proposito è opportuno sapere che:
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l’esenzione dall’imposta, per i casi previsti, si applica per tutto l’anno 2008;
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per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente (art. 8, comma 2, D.Lgs.n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
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per il Comune di Luzzara le pertinenze a cui può essere estesa l’esenzione d’imposta sono: una cantina o soffitta (censita nella categoria catastale C/2) e un’autorimessa (censita nella categoria catastale C/6) o una tettoia aperta o chiusa (censita nella categoria catastale C/7) (art. 17, comma 1, regolamento ICI 2008);
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per il Comune di Luzzara è equiparata all’abitazione principale, ai sensi del regolamento comunale I.C.I. e quindi gode dell’esenzione d’imposta:
-l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso;
-l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
-le unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari. Per abitazioni contigue si intendono le abitazioni confinanti per almeno un lato (parete ? pavimento ? soffitto). Tali abitazioni, in tutti i casi in cui è possibile, dovranno essere catastalmente unificate e riclassate entro l’anno d’imposta nel quale viene applicata l’agevolazione;
-unità immobiliari date in locazione ai sensi dell’accordo territoriale, prot. n. 12257 del
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l’esenzione si estende all’unità abitativa posseduta dal contribuente che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L’esenzione spetta a condizione che il contribuente non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3 bis, D.Lgs. n. 504/1992 e successive m.i.)
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l’esenzione si estende anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP) (art.8, comma 4, D.Lgs. 504/92 e successive m.i.).
L’introduzione dell’esenzione ha di fatto comportato l’eliminazione per l’anno 2008 di tutte le ulteriori detrazioni all’imposta (anziani, disabili, famiglie numerose) in quanto non applicabili alle unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali permane l’obbligo di versare l’imposta.
Dall’esenzione sono escluse le unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per tali immobili l’imposta continua ad essere calcolata con le normali procedure (aliquota ICI per abitazione principale, se deliberata, e detrazione d’imposta).
E’ stata inoltre introdotta un’altra importante novità che riguarda i versamenti ICI, infatti con decreto ministeriale del
Le novità continuano anche in materia di dichiarazione ICI, infatti con decreto direttoriale del
Sono state deliberate le seguenti aliquote e detrazioni relative all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008;
1. Aliquota Ordinaria : 5,5 per mille
2. Aliquota per alloggi non locati : 7,0 per mille
(alloggio non locato: unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, non locata né data in comodato a terzi anche non parenti se si è in presenza di un contratto di comodato registrato)
3. Detrazione comunale per abitazione
principale: € 103,29
Dichiarazioni I.C.I. ? Variazioni 2007
Le nuove norme di semplificazione hanno eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 2007 nel caso in cui gli immobili siano stati oggetto di:
1) atti di compravendita;
2) atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di
usufrutto, uso, abitazione enfiteusi, superficie;
3) atti stipulati dopo il
? assegnazione divisionale a conto di futura divisione;
? conferma (quando previsto da leggi speciali);
? cessioni di beni ai creditori;
? cessione di diritti reali a titolo gratuito;
? convenzioni matrimoniali;
? costituzione di diritti reali a titolo gratuito;
? costituzione di fondazione;
? costituzione di fondo patrimoniale;
? divisioni;
? donazioni;
? permuta;
? prestazione in luogo dell'adempimento con trasferimento di diritti di cui all'art. 1197 del codice civile;
? quietanza con trasferimento di proprietà;
? retrocessione;
? ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile;
? riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n° 5 e 2944 del codice civile;
? rinunzia di legato;
? acquisto di legato;
? costituzione di fondo patrimoniale per testamento.
Permane, invece, l'obbligo di presentare
Le nuove norme di semplificazione hanno eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 2007 nel caso in cui gli immobili siano stati oggetto di:
1. atti di compravendita;
2. atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione enfiteusi, superficie;
3. atti stipulati dopo il
? assegnazione divisionale a conto di futura divisione;
? conferma (quando previsto da leggi speciali);
? cessioni di beni ai creditori;
? cessione di diritti reali a titolo gratuito;
? convenzioni matrimoniali;
? costituzione di diritti reali a titolo gratuito;
? costituzione di fondazione;
? costituzione di fondo patrimoniale;
? divisioni;
? donazioni;
? permuta;
? prestazione in luogo dell'adempimento con trasferimento di diritti di cui all'art. 1197 del codice civile;
? quietanza con trasferimento di proprietà;
? retrocessione;
? ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile;
? riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n° 5 e 2944 del codice civile;
? rinunzia di legato;
? acquisto di legato;
? costituzione di fondo patrimoniale per testamento.
Permane, invece, l'obbligo di presentare
4. atti stipulati dal
5. immobili che godono di riduzioni d'imposta (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti);
6. immobili oggetto di locazione finanziaria;
7. immobili oggetto di atti di concessione amministrativa su aree demaniali;
8. atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che ha per oggetto un'area fabbricabile;
9. variazione del valore dell'area edificabile rispetto ad un valore precedentemente dichiarato;
10. terreno agricolo divenuta area fabbricabile e viceversa;
11. area divenuta edificabile in seguito a demolizione di fabbricato;
12. immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
13. immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure soggetto a variazione della destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
14. immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R.
15. l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
16. l'immobile ha acquistato oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
17. fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
18. immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D. interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
19. immobile oggetto di dichiarazione di nuova costruzione in catasto ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (Doc-Fa);
20. immobile oggetto di riunione d'usufrutto;
21. immobile oggetto di estinzione del diritto di enfiteusi o superficie;
22. immobile di interesse storico o artistico;
23. parti comuni dell'edificio indicate nell'art, 1117, n° 2 del codice civile accatastate in via autonoma;
24. immobile oggetto di diritti reali di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs.
25. immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
26. acquisto o cessazione sull'immobile di un diritto reale per effetto di legge;
27. immobile oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
28. immobile oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Maggiori informazioni sugli obblighi dichiarativi possono essere desunte dalle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione
Quando va presentata la dichiarazione:
Inoltre si precisa che per i contribuenti che effettuano l’invio telematico della dichiarazione dei redditi (modello unico 2008) il termine di presentazione della dichiarazione ICI 2007 è fissato al
Versamento I.C.I.
Versamento I.C.I.
Con decreto
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Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il nuovo bollettino ICI, con conto corrente postale n. 88664842 intestato a ?Equitalia Parma ? Reggio Spa? Luzzara - RE - ICI? presso:
? Gli sportelli di Equitalia Parma - Reggio Spa
? Gli Uffici Postali
? Le Banche convenzionate
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oppure tramite F24 come specificato dall’art. 37 comma 55 del D.L. n. 223/2006 convertito nella Legge n. 248/2006.
Le date di scadenza dei versamenti sono:
? entro il
? dall’ 1 al
Delibere I.C.I. 2008:
? Delibera C.C. n. 53 del 26.11.2007 ?Modifica del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili anno 2007.? (non modificato nel 2008)