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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (D.Lgs. 33/2013) | Controlli e rilievi sull'amministrazione - :: COMUNE DI LUZZARA ::

 

 

 

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D.Lgs. 14-3-2013 n. 33
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.

Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

Comma così sostituito dall’ art. 27, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

 

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- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione, o altri organismi con funzioni analoghe

 

 

- Organi di revisione amministrativa e contabile  

 

 

-  Corte dei Conti 

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